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Sez. L, Sentenza n. 5155 del 26/05/1999 (Rv. 526730 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Pagamento indebito - Erogazioni per periodi anteriori al 1996 - Disciplina applicabile - Disposizioni ex art. 1, commi 260 segg., legge n. 662/1996 - Condizioni per il recupero - Estremi.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La ripetibilità della integrazione al minimo indebitamente erogata per periodi anteriori al primo gennaio 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma delle quali nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS o di altri enti pubblici di previdenza obbligatoria non si fa luogo a recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al comma 262 dell'articolo citato (e con esclusione degli eredi del pensionato), per i percettori di reddito superiore a tale limite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)