Sez. 1, Sentenza n. 2950 del 09/10/1972 (Rv. 360698 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE - EFFETTI - A FAVORE DI ENTRAMBI I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - RIESAME DI TUTTO L'OGGETTO DEL RAPPORTO - POSSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DELLA PRESCRIZIONE TRIENNALE - EFFETTI - A FAVORE DI ENTRAMBI I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - RIESAME DI TUTTO L'OGGETTO DEL RAPPORTO - POSSIBILITA.*
In materia di imposta di registro, la prescrizione triennale e interrotta, a favore di entrambe le parti, non limitatamente alla pretesa o all'accertamento specifico che Forma oggetto dell'atto, bensi in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione. Di conseguenza, tanto il contribuente, quanto la finanza possono rimettere in discussione e riesaminare senza limitazioni tutta la materia tassabile, qualunque sia il motivo della domanda o della opposizione del contribuente. (Conf 2120'71, mass n 352840; 2204'69, mass n 341544).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)