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Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 07/07/1971 (Rv. 352840 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DI ENTRAMBE I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352840-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DI ENTRAMBE I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA.*

Dall'art 140 della legge di registro, specie se confrontato con lo art 141 della stessa legge, puo desumersi che l'opposizione del debitore d'imposta all'ingiunzione fiscale interrompe a favore di entrambe le parti del rapporto tributario il corso della prescrizione, e con effetti sull'intero rapporto, non solo relativamente alla misura del credito d'imposta fatto valere con l'ingiunzione. (V 140'69, mass n 338040).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)