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Sez. 1, Sentenza n. 216 del 02/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163064 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DEL COSIDDETTO TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONFERMA DEL MANDATO O DELL'ORDINE - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTENUTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163064-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DEL COSIDDETTO TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONFERMA DEL MANDATO O DELL'ORDINE - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTENUTO - LIMITI.*

Il controllo di legittimità, che può essere esercitato dalla Corte di Cassazione in Sede di ricorso ex art. 263 quater cod. proc. pen. introdotto dall'art. 9 legge n. 532 del 1982, è limitato, nell'ipotesi di conferma, alle motivazioni del provvedimento restrittivo e della ordinanza di riesame, le quali si integrano a vicenda, onde accertare la specifica individuazione degli elementi indizianti e la sommaria deliberazione della loro consistenza e coerenza logica. Restano escluse da tale controllo tutte le deduzioni critiche riguardanti la individuazione dei fatti indizianti, la concreta consistenza degli indizi medesimi, la loro specifica fondatezza in relazione alla ipotesi delittuosa contestata, perché si tratta, per tutti questi elementi, di questioni di mero fatto, rimesse al sovrano apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 157753; più in generale m 157090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)