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Sez. 1, Sentenza n. 7890 del 28/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262324 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di ricusazione - Allegazione dei documenti contestualmente alla sua presentazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262324-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)