Sez. 5, Sentenza n. 26994 del 26/05/2009 Cc. (dep. 02/07/2009) Rv. 244483 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di ricusazione - Allegazione dei documenti contestualmente alla sua presentazione - Obbligatorietà - Sussistenza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e l'obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua presentazione è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen.; qualora non sia possibile completare prima del termine dell'udienza la detta dichiarazione, deve comunque osservarsi il termine di tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)