Sez. 6, Sentenza n. 38300 del 23/09/2008 Cc. (dep. 07/10/2008) Rv. 241118 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione - Forme di proposizione - Omesso deposito della documentazione - Conseguenze - Inammissibilità.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)