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Sez. 1, Sentenza n. 3379 del 05/06/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202410 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di Consiglio | Trattazione di istanza di ricusazione - Intervento del difensore - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202410-01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di Consiglio

Non è consentito al difensore l'intervento nella camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione di istanza di ricusazione, in quanto l'osservanza, nel giudizio di legittimità, delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., è prevista, a norma dell'art. 611, comma primo, stesso codice, solo nei casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia della ricusazione. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)