Sez. 4, Ordinanza n. 1003 del 31/03/1999 Cc. (dep. 13/10/1999) Rv. 214772 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Trattazione di istanza di ricusazione - Intervento del difensore - Possibilità - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa sulla ricusazione, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di partecipare alla camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione della relativa istanza, prospettata sotto il duplice profilo della mancanza di delega e della violazione del diritto di difesa. Sotto il primo profilo, in quanto, in assenza di specifiche direttive della legge delega, è stata dettata una disciplina desunta dai principi generali e diretta ad accentuare il carattere giurisdizionale del procedimento (v. Rel. Min. al nuovo codice); sotto il secondo, essendo pacifico che le modalità attraverso le quali il diritto di difesa trova attuazione nelle singole procedure possono essere stabilite di volta in volta dal legislatore adattandole alla natura della materia e alle esigenze di celerità e semplificazione, ed anche facendo ricorso al contraddittorio scritto, specie quando ponga le parti in situazione di piena parità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)