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Sez. 4, Sentenza n. 46 del 15/11/1988 Ud. (dep. 08/01/1990) Rv. 182937 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - REGOLA FISSATA NELL'ART. 589 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182937-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - REGOLA FISSATA NELL'ART. 589 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - INTERPRETAZIONE.*

La regola posta nell'art. 589 del regolamento di esecuzione del codice della strada, secondo la quale "in ogni caso i pedoni accingendosi all'attraversamento, sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non crei pericoli per loro e per la circolazione", non può esser interpretata restrittivamente, nel senso che sia sufficiente che il pedone si assicuri della possibilità di attraversamento solo al momento iniziale dell'immissione sulla carreggiata, ma, all'incontro, la particolare attenzione alle condizioni reali dell'evolversi delle correnti di traffico è Obbligo che si protrae durante tutto lo svolgimento dell'attraversamento e fino al suo completamento e che - ovviamente - si pone con particolare rigore quando il pedone attraversi al di fuori degli spazi zebrati; rigore che deve poi considerarsi accentuato in funzione dell'intensità del traffico che si svolge nell'arteria e dell'ampiezza della carreggiata che si sta attraversando. (V mass n 176206; (V mass n 158127, ed ivi citate; (V mass n 144556).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)