diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3065 del 31/10/1979 Ud. (dep. 04/03/1980) Rv. 144556 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - MANCATA OSSERVANZA DA PARTE DEI PEDONI DELLE REGOLE CONTENUTE NELLO ART 589 DEL REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144556-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - MANCATA OSSERVANZA DA PARTE DEI PEDONI DELLE REGOLE CONTENUTE NELLO ART 589 DEL REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*

La mancata osservanza da parte dei pedoni in fase di attraversamento della carreggiata delle regole di condotta indicate nell'art 589 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale non costituisce ragione di colpa, ancorche concorrente. Invero, essendo tali regole sprovviste di specifica sanzione, esse costituiscono semplici suggerimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)