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Sez. 4, Sentenza n. 2753 del 27/01/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158127 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - PRECEDENZA RISPETTO AI VEICOLI - LIMITI IN RIFERIMENTO AD EVENTO COLPOSO - EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE INVESTITO - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158127-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA - PRECEDENZA RISPETTO AI VEICOLI - LIMITI IN RIFERIMENTO AD EVENTO COLPOSO - EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE INVESTITO - RAVVISABILITÀ.*

I pedoni non devono usare indiscriminatamente del proprio diritto di precedenza nell'attraversamento della carreggiata sulle apposite strisce o nelle immediate vicinanze in quanto, nel rispetto del contenuto dell'art. 101 cod. strad. E dell'art. 589 del regolamento, sono tenuti a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Ne deriva che ben può essere ritenuto il concorso di colpa del pedone investito che effettui l'attraversamento quando sia in grado di rendersi agevolmente conto del pericolo costituito dal sopraggiungere imminente di veicoli circolanti sulla strada. (Conf mass n 147766; (Conf mass n 141750; (Conf mass n 141218).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)