Sez. L, Sentenza n. 4149 del 16/07/1979 (Rv. 400655 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO CHE STABILISCA, IN AGGIUNTA E NEL RISPETTO DEI MINIMI INDEROGABILI, UN DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO TRA LAVORATORI CON PARI QUALIFICA E PARI MANSIONI - VALIDITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO CHE STABILISCA, IN AGGIUNTA E NEL RISPETTO DEI MINIMI INDEROGABILI, UN DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO TRA LAVORATORI CON PARI QUALIFICA E PARI MANSIONI - VALIDITA - LIMITI.*
La clausola del contratto di lavoro individuale o collettivo, la quale introduca, in aggiunta e nel rispetto dei minimi inderogabili, un diverso trattamento retributivo fra lavoratori con parita di qualifica e di mansioni (come nel caso del computo degli scatti di anzianita, a secondo che maturati prima o dopo la data dell'accordo) e valida e operante, ove non ricorrano contrarie e specifiche Disposizioni imperative di legge. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste un principio generale che imponga la parita di trattamento nei rapporti di lavoro. Tale principio, in particolare, non puo evincersi dall'art 36 della Costituzione, che fissa il criterio della proporzionalita ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro, ed a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva, ne dall'art 3 della Costituzione, che impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non anche nell'ambito degli accordi privatistici, come sono quelli fissati con i contratti collettivi di lavoro, i quali, ancorche resi operanti erga omnes in attuazione della legge 14 luglio 1959 n 741 non perdono la natura ed efficacia di Atti di autonomia negoziale. (Conf 4178/76, mass n 382856).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 14/06/1952 num. 3, DPR 23/07/1960 num. 1061 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)