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Sez. L, Sentenza n. 4178 del 11/11/1976 (Rv. 382856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA LAVORATORI CON PARITA DI QUALIFICA E DI MANSIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - VALIDITA - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO EX ART 36 COST COME LIMITE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA O PRIVATA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA LAVORATORI CON PARITA DI QUALIFICA E DI MANSIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - VALIDITA - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO EX ART 36 COST COME LIMITE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA O PRIVATA - INSUSSISTENZA.*

La clausola del contratto di lavoro, individuale e collettivo (nella specie, art 3 dell'accordo interconfederale del 14 giugno 1952), la quale introduca, in aggiunta e nel rispetto dei minimi inderogabili, un diverso trattamento retributivo fra lavoratori con parita di qualifica e di mansioni (nella specie, con riguardo al computo degli scatti di anzianita, a secondo che maturati prima o dopo la data dell'accordo), e valida ed operante, ove non ricorrano contrarie e specifiche Disposizioni imperative di legge. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste un principio generale che imponga la parita di trattamento nei rapporti di lavoro. Tale principio, in particolare, non puo evincersi dall'art 36 della Costituzione, che fissa il criterio della proporzionalita ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro, ed a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva, ne dall'art 3 della Costituzione, che impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non anche nell'ambito degli accordi privatistici, come sono quelli fissati con i contratti collettivi di lavoro, i quali, ancorche resi operanti erga omnes in attuazione della legge 14 luglio 1959 n 741 (nella specie, con il DPR 23 luglio 1960 n 1061), non perdono la natura ed efficacia di Atti di autonomia negoziale. (V 64/75, mass n 373209; (V 3412/74, mass n 371926; (V 1676/73, mass n 364590; (V 1523/73, mass n 364390; (Conf 4177/76, mass nn 382850, 382852 e 382853).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 14/06/1952 num. 3, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 23/07/1960 num. 1061 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)