Sez. L, Sentenza n. 4574 del 15/07/1980 (Rv. 408414 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - DESUNZIONE DI TALE PRINCIPIO DALL'ART 36 O DALL'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - DESUNZIONE DI TALE PRINCIPIO DALL'ART 36 O DALL'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel vigente ordinamento non esiste un principio generale che imponga la parita di trattamento nei rapporti di lavoro. Tale principio non puo evincersi ne dall'art 36 della Costituzione, che fissa il criterio della proporzionalita ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro ed a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva, ne dall'art 3 della Costituzione, che impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ma non anche nell'ambito degli accordi privatistici, come sono quelli fissati con i contratti collettivi di lavoro, i quali, ancorche resi operanti erga omnes in attuazione della legge 14 luglio 1959 n 741, non perdono la natura e l'efficacia di Atti di autonomia negoziale. (Conf 4149/79, mass n 400655; (Conf 4178/76, mass n 382856).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)