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Sez. 2, Sentenza n. 28276 del 08/03/2016 Ud. (dep. 07/07/2016) Rv. 267220 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Concorso di aggravanti ad effetto speciale - Art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Calcolo degli aumenti di pena - Applicabilità dell'art. 63, comma 4, cod. pen. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267220-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)