Sez. 2, Sentenza n. 8093 del 16/01/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289678-02
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Disciplina dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Applicabilità in caso di circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui concorra l'aggravante, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sottratta al bilanciamento con le attenuanti, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., posto che essa non attiene all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma disciplina il concorso tra circostanze omogenee.
Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. I
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)