Sez. 2, Sentenza n. 18278 del 07/12/2016 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269855 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Concorso di aggravanti ad effetto speciale - Art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Calcolo degli aumenti di pena - Applicabilità dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, applicando la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 ritenendo più grave quella di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)