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Sez. L, Sentenza n. 9125 del 13/09/1997 (Rv. 507970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 della legge n. 1115 del 1968 - Requisiti - Periodo minimo di servizio presso la stessa impresa - Cessione di azienda - Periodi di servizio presso l'alienante e l'acquirente - Cumulabilità ai fini della maturazione del periodo minimo di servizio.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

Il requisito del periodo minimo (tredici settimane o un trimestre) di lavoro retribuito alle dipendenze della stessa impresa, necessario ai fini della concessione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, può risultare, in ipotesi di trasferimento d'azienda, anche dal cumulo dei periodi di servizio svolti alle dipendenze dell'alienante e dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 11/05/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)