Sez. L, Sentenza n. 1708 del 11/02/1993 (Rv. 480838 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Requisito del periodo minimo di lavoro retribuito alle dipendenze della stessa impresa - Configurabilità - Condizioni - Rapporti di lavoro succedutisi alle dipendenze di due società, l'una acquirente della quasi totalità delle azioni dell'altra - Distinzione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
Il requisito del periodo minimo (tredici settimane o un trimestre) di lavoro retribuito alle dipendenze della stessa impresa, necessario ai fini della concessione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (dal quale sono espressamente esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato), può risultare, in ipotesi di trasferimento d'azienda, anche dal cumulo dei periodi di servizio svolti alle dipendenze dell'alienante e dell'acquirente, restando invece ferma (anche ai fini del requisito anzidetto) la distinzione dei rapporti di lavoro succedutisi alle dipendenze di due società, ancorché la seconda abbia acquistato la quasi totalità delle azioni della prima, atteso che la mera cessione del pacchetto azionario non fa venir meno la distinta soggettività delle due società e non è idonea di per sè ad integrare neppure il trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., dando luogo solo ad una modifica dell'assetto proprietario, senza incidere sulla titolarità dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)