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Sez. L, Sentenza n. 3371 del 11/04/1996 (Rv. 496940 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Requisiti - Periodo minimo di servizio presso la stessa impresa - Cassa integrazione a zero ore - Precedente servizio presso società collegata - Computabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496940-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di servizio presso la stessa impresa prima del licenziamento, necessario, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, per la concessione dell'indennità speciale di disoccupazione, non sono computabili i periodi in cui lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni a zero ore, né il servizio prestato precedentemente presso società collegata, se non viene integrata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza che assuma rilevanza in senso contrario la circostanza che sia stato attuato il passaggio diretto del lavoratore ai sensi degli artt. 11, comma sesto, della legge n. 264 del 1949 e 33, comma undicesimo, della legge n. 300 del 1970, tenuto conto che tale passaggio determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro previa estinzione del precedente. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha specificamente rilevato che la costituzione della seconda società con capitale di maggioranza della prima non era idonea, di per sè, a configurare il trasferimento d'azienda).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)