Sez. 7, Ordinanza n. 46360 del 23/06/2004 Cc. (dep. 30/11/2004) Rv. 231307 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - rettificazione di errori non importanti annullamento | Applicazione di legge sopravvenuta - Valutazioni di fatto necessarie per l'identificazione della leegge più favorevole - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - rettificazione di errori non importanti annullamento
In tema di ricorso per cassazione, la Corte può provvedere senza annullamento all'applicazione di una legge sopravvenuta più favorevole all'imputato, ma, qualora l'identificazione della legge applicabile alla fattispecie concreta richieda una valutazione di fatto, detta possibilità è circoscritta ai casi in cui le disposizioni più favorevoli siano entrate in vigore dopo la deliberazione del provvedimento impugnato. In caso contrario, l'eccezionale esercizio della giurisdizione di merito da parte della Cassazione è precluso, e la valutazione di fatto necessaria per l'eventuale applicazione dello "ius novum" spetta al giudice di merito, salva la possibilità di provocare il successivo sindacato del giudice dell'impugnazione (anche sotto il profilo dell'omessa comparazione tra le leggi succedutesi nel tempo), e sempre che la questione sia posta ad oggetto dei relativi motivi di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)