Sez. 6, Sentenza n. 11564 del 12/03/2009 Ud. (dep. 17/03/2009) Rv. 242932 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Limiti - Indicazione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.(Fattispecie relativa alla sopravvenienza di normativa più favorevole nel trattamento sanzionatorio della detenzione di sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)