Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019 Ud. (dep. 24/06/2019) Rv. 276970 - 02
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Trasformazione o assorbimento di un’ipotesi autonoma di reato in una circostanza aggravante – Individuazione della normativa più favorevole - Comparazione in concreto – Necessità – Conseguenze – Fattispecie in tema di estorsione con violazione di domicilio anteriore all’introduzione dell’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen.
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In tema di successione di leggi nel tempo, nel caso in cui un'ipotesi autonoma di reato sia "trasformata" o "assorbita" in una circostanza aggravante o viceversa, l'individuazione del regime di maggior favore per l'imputato va effettuata in concreto da parte del giudice di merito, alla luce del risultato del giudizio di bilanciamento fra circostanze. (Fattispecie in tema di estorsione commessa mediante violazione di domicilio in epoca antecedente all'introduzione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. – richiamato dall'art. 629, comma secondo, stesso codice - da parte della legge n. 94 del 2009, in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito con riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)