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Sez. 1, Sentenza n. 7360 del 27/07/1998 (Rv. 517534 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/73 - Portata.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517534-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)