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Sez. U, Sentenza n. 15063 del 25/10/2002 (Rv. 558051 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Richiesta di rimborso per errore contenuto nella dichiarazione del contribuente - Affermazione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558051-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla novellazione, disposta con la legge 13 maggio 1999, n. 133, e gli artt. 16, commi primo e settimo, del d.P.R. n. 636 del 1972 e 19, comma primo, lett. g), del d.Lgs. 12 dicembre 1992, n. 546, nel testo applicabile <<ratione temporis>>, contenti la previsione del rimedi giurisdizionali contro la reiezione dell'istanza volta ad ottenere la restituzione delle somme, versate in regime di autotassazione, in base ad una dichiarazione dei redditi che risulti inficiata da errore, consentono al contribuente, nel termine dalla norma stessa stabilito, di richiedere la ripetizione delle imposte pagate in adempimento di tali obblighi - in tutto o in parte - inesistenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)