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Sez. 5, Sentenza n. 1040 del 22/01/2004 (Rv. 569564 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Termine decadenziale di diciotto mesi ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973 - Portata - Applicazione in qualsiasi ipotesi di errore - Configurabilità - Fondamento - Art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Portata residuale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569564-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di diciotto mesi - previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, anche ai versamenti diretti mediante delega agli Istituti di credito, fin dall'origine non dovuti, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. L'art. 16, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - che prevede, in mancanza di disposizioni specifiche, il termine decadenziale di due anni - è disposizione di carattere residuale e concerne le diverse ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)