Sez. 1, Sentenza n. 15289 del 29/11/2000 (Rv. 542244 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Interessi ex artt. 35 e 36 del Cap.Gen. OO.PP. approvato con d.P.R. n.1063 del 1962 - In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo - Portata - Limiti - Mora anche nel pagamento di detti interessi - Disciplina ex art.1224 cod.civ. - Applicabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI
In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del Cap.Gen.OO.PP. riguardano unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo e non escludono il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento degli interessi dopo l'estinzione dell'obbligazione principale, danno che ben può essere liquidato ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)