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Sez. 2, Sentenza n. 5958 del 11/11/1982 (Rv. 423706 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - LIMITAZIONE CONVENZIONALE DEL DECRETO DI SOPRAELEVAZIONE EX ART. 1127 COD. CIV. - AZIONE GIUDIZIALE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423706-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - LIMITAZIONE CONVENZIONALE DEL DECRETO DI SOPRAELEVAZIONE EX ART. 1127 COD. CIV. - AZIONE GIUDIZIALE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora per l'esistenza di un titolo contrario il diritto alla sopraelevazione, ex art. 1127 cod. civ., risulti in tutto od in parte escluso, il singolo condomino può agire giudizialmente, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, per far accertare nei riguardi di colui che ha effettuato la sopraelevazione dell'edificio l'inesistenza del diritto di procedervi e per ottenere le conseguenziali pronunzie di riduzione dei luoghi nel pristino stato, poiché la comproprietà delle parti comuni realizzate nel fabbricato condominiale in occasione ed a seguito della sopraelevazione, in tanto sorge è configurabile (e rileva, quindi, anche al limitato effetto di fare assumere la veste di litisconsorte necessario a ciascuno degli altri condomini del medesimo fabbricato), in quanto sussistono le condizioni richieste dall'art. 1127 cod. civ.. resta, peraltro, salvo il diritto degli altri condomini di spiegare intervento volontario autonomo nel processo, inteso a far dichiarare, alternativamente, sia l'inesistenza delle condizioni richieste per la sopraelevazione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1127 cod. civ. (in concorrenza con la domanda già proposta), sia l'esistenza delle stesse condizioni, in relazione all'interesse ed alla legittimazione propri dell'interventore ai fini della tutela e della conservazione delle cose comuni realizzate nel legittimo Esercizio del diritto di sopraelevazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)