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Sez. 2, Sentenza n. 307 del 18/01/1982 (Rv. 418005 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI- RISARCIMENTO DEL DANNO - PER DEPREZZAMENTO DELL'IMMOBILE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO - RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418005-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI- RISARCIMENTO DEL DANNO - PER DEPREZZAMENTO DELL'IMMOBILE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO - RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 872 secondo comma cod. civ., il proprietario, che abbia subito un deprezzamento del proprio immobile, per effetto della violazione, da parte del confinante, del limite di altezza imposto dal regolamento edilizio comunale per i fabbricati, ha diritto di essere risarcito del danno, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato tale violazione o dal fatto che essa sia stata consentita dall'autorità municipale con il rilascio di licenza, ma non può chiedere, neppure sotto il profilo dell'art. 2058 cod. civ., anche la riduzione in pristino dell'edificio realizzato dal vicino, pure se il comportamento di quest'ultimo configuri illecito penale. (V 2996/79, mass n 399332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)