Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 12/06/1996 (Rv. 498042 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO | Strumenti urbanistici - Norme in tema di altezza dei fabbricati - Carattere integrativo delle disposizioni del codice civile - Esclusione - Violazione - Conseguenze - Tutela ripristinatoria - Inammissibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO
Le disposizioni degli strumenti urbanistici locali che disciplinano l'altezza dei fabbricati rispetto alla larghezza delle strade che essi fiancheggiano devono intendersi, di massima, dettate a tutela di interessi diversi da quelli attinenti alla materia dei rapporti di vicinato e pertanto mentre non possono essere considerate integrative del codice civile agli effetti dell'articolo 872 comma secondo dello stesso codice esulano comunque, per il testuale disposto dell'art. 879, comma secondo, cod. civ. dall'ambito delle norme in materia di costruzioni suscettibili di dar luogo a tutela ripristinatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)