Sez. L, Sentenza n. 1364 del 10/05/1974 (Rv. 369443 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSISTENZA MALATTIA - CASSE DI SOCCORSO - FUNZIONI - ENTE ASSICURATORE - INAM - ASSISTENZA AI PENSIONATI - ADDIZIONALE DEL TRE VIRGOLA OTTANTA PER CENTO - SPETTANZA ALL'INAM.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSISTENZA MALATTIA - CASSE DI SOCCORSO - FUNZIONI - ENTE ASSICURATORE - INAM - ASSISTENZA AI PENSIONATI - ADDIZIONALE DEL TRE VIRGOLA OTTANTA PER CENTO - SPETTANZA ALL'INAM.*
In tema di assistenza malattia per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le casse di soccorso, create in forza della legge 22 settembre 1960 n 1054, la quale ha esteso alle imprese in questione le norme del RD 8 gennaio 1931, n 148, hanno la limitata funzione, prevista dalla legge e dai rispettivi statuti, di prestare assistenza economica ed una embrionale assistenza sanitaria e farmaceutica. Da cio si desume che esse non sono enti assicuratori contro le malattie degli agenti in attivita di servizio e dei loro familiari e che di conseguenza l'ente assicuratore per i detti lavoratori e l'INAM, salvo che per l'assistenza economica. Pertanto, poiche l'art 5 della legge 31 dicembre 1961, n 1443, ha stabilito che a decorrere dal primo gennaio 1964 l'Onere per l'assistenza di malattia ai pensionati gia dipendenti dalle imprese di autotrasporti in concessione sia posto a carico delle rispettive gestioni dell'Assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita di servizio e che, al fine di porre le gestioni stesse in condizione di fronteggiare l'Onere relativo, sia necessaria l'imposizione di un'addizionale al contributo per l'Assicurazione contro le malattie (addizionale determinata nel tre e ottanta per cento a favore dell'INAM sulle retribuzioni, dal DPR 31 dicembre 1963 n 2194) l'INAM ha diritto di percepire direttamente dalle aziende in questione detta addizionale. (Conf 793'72, mass n 356960).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. B art. 11, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 13, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 14, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 31/12/1961 num. 1443 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1963 num. 2194 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)