Sez. L, Sentenza n. 3041 del 10/09/1975 (Rv. 377129 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSISTENZA MALATTIA - CASSE DI SOCCORSO - FUNZIONI - ENTE ASSICURATORE - INAM - ASSISTENZA AI PENSIONATI - ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO - SPETTANZA ALL'INAM.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSISTENZA MALATTIA - CASSE DI SOCCORSO - FUNZIONI - ENTE ASSICURATORE - INAM - ASSISTENZA AI PENSIONATI - ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO - SPETTANZA ALL'INAM.*
In materia di assistenza malattia per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le casse di soccorso create in forza della legge 22 settembre 1960, n 1054, la quale ha esteso alle imprese stesse le norme del RD 8 gennaio 1931, n 148, hanno la limitata funzione, prevista dalla legge e dai rispettivi statuti, di prestare assistenza economica ed una embrionale assistenza sanitaria e farmaceutica. Da cio si desume che esse non sono enti assicuratori contro le malattie degli agenti in attivita di servizio e dei loro familiari, e che, in conseguenza, l'ente assicuratore per detti lavoratori e l'INAM, salvo che per l'assistenza economica. Pertanto, poiche l'art 5 della legge 31 dicembre 1961, n 1443, ha stabilito che a decorrere dall'1 gennaio 1964 l'Onere per la assistenza di malattia ai pensionati, gia dipendenti dalle imprese di autotrasporti in concessione, sia posto a carico delle rispettive gestioni dell'Assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita di servizio, e che, al fine di porre le gestioni stesse in condizioni di fronteggiare l'Onere relativo, sia necessaria la imposizione di un'addizionale al contributo per l'Assicurazione contro le malattie (determinata, a favore dell'INAM, nell'aliquota del tre e ottanta per cento sulle retribuzioni), l'INAM ha diritto di percepire direttamente dalle aziende in questione detta addizionale. (Conf 1557/74, mass n 369705; 1364/74, mass n 369443).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 31/12/1961 num. 1443 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1963 num. 2194 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)