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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12273 del 20/05/2013 (Rv. 626680 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Giudizio promosso contro l'atto di diniego di revoca dell'espulsione - Oggetto - Rapporto e non atto - Conseguenze - Irregolarità formali del provvedimento di diniego di revoca dell'espulsione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626680-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, il giudizio avente ad oggetto un atto di diniego di revoca dell'espulsione, così come quello di espulsione, ha per oggetto il rapporto e non l'atto in sé, venendo in considerazione la pretesa espulsiva dello Stato piuttosto che la regolarità formale del provvedimento che la realizza. Ne consegue che i vizi formali (nella specie, difetto di delega del funzionario che ha sottoscritto l'atto, difetto di attestazione di conformità della copia consegnata in sede di notifica, difetto della necessaria traduzione) sono rilevanti se riferiti al decreto di espulsione incidendo in senso negativo sul diritto sostanziale dell'interessato, mentre sono irrilevanti se ineriscono l'atto di diniego di revoca dell'espulsione, in quanto il mero annullamento giudiziale non modificherebbe in nulla la situazione giuridica sostanziale dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)