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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4794 del 11/03/2016 (Rv. 639018 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Cognizione del giudice ordinario - Ambito e finalità - Produzione di nuove prove non esibite all'autorità amministrativa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639018-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema d'immigrazione, il giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione ha piena cognizione dei fatti di causa, che deve accertare anche in base ai documenti prodotti solo in sede processuale, secondo le regole generali valevoli per i giudizi davanti a lui, finalizzati a correggere, grazie alla pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa, eventuali lacune o errori del procedimento amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittima l'espulsione considerando irrilevante l'esistenza, sul passaporto del ricorrente, di un visto d'ingresso rilasciato dall'autorità diplomatica francese, in quanto non esibito al momento dell'espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)