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Sez. 2, Sentenza n. 11417 del 17/10/1992 (Rv. 479029 - 01)

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. di accoglimento dell'istanza reso "ante causam" - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Eventuale statuizione concernente le spese della C.T.U. - Impugnabilità con l'appello.
Stato
decisa il 1992-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479029-01

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere

Il provvedimento di urgenza di contenuto positivo con il quale sia stato concesso il rimedio invocato, reso "ante causam" dal pretore adito ai sensi degli artt. 700 e 702 cod. proc. civ., essendo diretto ad assicurare in via provvisoria gli effetti della successiva decisione di merito e destinato o a decadere per effetto della mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio all'uopo fissato dal pretore, ovvero ad essere sostituito dalla successiva decisione di merito, è privo per ciò stesso dei caratteri della decisorietà e della definitività ed, ancorché contenga una motivata ed approfondita disamina nel merito della pretesa dell'istante, non può essere oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, salva restando l'impugnabilità con l'appello della eventuale statuizione che concerna le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)