Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 22/01/2001 Cc. (dep. 24/02/2001) Rv. 219157 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Concessione in sanatoria - Sindacabilità anche da parte del giudice dell'esecuzione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione penale, chiamato ad eseguire l'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartito con sentenza penale di condanna passata in giudicato, ha il potere non solo di verificare l'esistenza della concessione in sanatoria ex art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47 nel frattempo rilasciata e l'effettiva provenienza dall'organo regionale competente, ma altresì il potere-dovere di rilevare gli eventuali vizi (nel caso di specie, la violazione di legge conseguente alla mancata acquisizione del prescritto parere favorevole dell'Ente Parco) che la inficiano in applicazione della norma citata, che prescrive al giudice in ogni caso di non applicare gli atti amministrativi se non sono conformi alla legge.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)