Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 05/03/2002 Cc. (dep. 18/04/2002) Rv. 221564 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Esecuzione dell'ordine di demolizione - Avvenuta presentazione di domanda di condono - Sospensione dell'esecuzione - Dovere di controllo da parte del giudice - Presupposti da verificare - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2.la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3.la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4.l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5.l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6.la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7.la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8.l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)