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Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 05/03/2002 Cc. (dep. 18/04/2002) Rv. 221563 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Esecuzione - Proposizione di domanda di condono - Sospensione dell'esecuzione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di attività di pianificazione e recupero urbanistico.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221563-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, disposto dal giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, deve essere sospesa una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di condono edilizio sia in relazione ai requisiti, sia in riferimento alla sua procedibilità e riferibilità all'immobile in questione; né può ostare a ciò l'inserimento del condono edilizio in una attività di pianificazione e recupero, atteso che l'incertezza sul tempo necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non può produrre effetti negativi per l'esecutato.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)