Sez. 2, Sentenza n. 870 del 01/03/1984 Cc. (dep. 31/03/1984) Rv. 163436 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - MANCANZA DI UNO DEI DUE PRESUPPOSTI - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - MANCANZA DI UNO DEI DUE PRESUPPOSTI - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
Ai fini della concessione o del diniego della libertà provvisoria la valutazione dei presupposti va fatta considerando entrambi parametri di cui all'art. 1 legge 22 maggio 1975 n. 152, cioè le esigenze di natura processuale e di tutela della collettività. La sussistenza di una sola causa ostativa, individuata alla luce dei detti parametri, comporta l'inapplicabilità del beneficio. (Conf mass n 156382; (Conf mass n 155949; (Conf mass n 151947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)