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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019 (Rv. 654545 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Illecito anticoncorrenziale - Danno - Caratteristiche - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654545-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dato rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento in cui la condotta, qualificata come abuso di posizione dominante, aveva assunto rilevanza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)