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Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 28/01/2025 (Rv. 673551-01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673551-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/11/2014 num. 104, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)