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Sez. 1, Sentenza n. 475 del 26/01/1990 (Rv. 465002 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - MANTENIMENTO - ESTINZIONE DELL'OBBLIGO - CIRCOSTANZE ESTINTIVE - PROVA - ONERE RELATIVO.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465002-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - MANTENIMENTO - ESTINZIONE DELL'OBBLIGO - CIRCOSTANZE ESTINTIVE - PROVA - ONERE RELATIVO.*

La prova delle circostanze estintive dell'Obbligo di mantenimento del figlio - il quale non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con un'appropriata collocazione in seno al corpo sociale - deve essere fornita dal soggetto obbligato che deduca la cessazione del diritto del figlio alla prestazione del mantenimento. (Conf 3570/87, mass n 452528; (Conf 1864/84, mass n 433936; (Conf 5271/82, mass n 423082 (sulla prima parte); (Conf 3416/81, mass n 414007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)