Sez. 1, Sentenza n. 1862 del 19/03/1984 (Rv. 433936 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENERE IL FIGLIO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - INCIDENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENERE IL FIGLIO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - INCIDENZA.*
L'Obbligo di mantenere il figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze in modo adeguato, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione o essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito. L'Onere di provare la sussistenza di una delle condizioni per la cessazione del suddetto Obbligo incombe sul genitore che l'allega. (Conf 3416/81, mass n 414007; (Conf 4424/77, mass n 388012; (Conf 3709/77, mass n 387565).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)