Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 25/05/1981 (Rv. 414007 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - PERSISTENZA ANCHE OLTRE LA MAGGIORE ETA DEL FIGLIO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DI TALI CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL GENITORE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - PERSISTENZA ANCHE OLTRE LA MAGGIORE ETA DEL FIGLIO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DI TALI CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL GENITORE.*
L'Obbligo di mantenere il figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore eta, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con una appropriata collocazione in senso al corpo sociale, ovvero versi in colpa, per non essersi messo in condizione od essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito, mediante l'espletamento di attivita lavorativa; o ancora quando egli viva in altri nuclei familiari o comunitari o abbia raggiunto un'eta tale da far presumere la sua capacita di provvedere a se stesso. L'Onere di provare la sussistenza di una delle condizioni per la cessazione dell'Obbligo di mantenimento incombe sul genitore che le allega. (Conf 4424/77, mass n 388012; (Conf 3709/77, mass n 387565).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)