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Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 27/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165541 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - NULLITÀ DI ATTI PROBATORI - EFFETTI SUL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165541-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - NULLITÀ DI ATTI PROBATORI - EFFETTI SUL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Per l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale è necessaria e sufficiente condizione la concatenazione di indizi, fondati su tutti i dati comunque acquisiti. Ne consegue che il solo fatto, che sia dichiarato nullo uno degli Atti, concernenti il materiale probatorio e la relativa attività di acquisizione di tale materiale, non comporta affatto, in astratto, che da ciò discenda la nullità del provvedimento restrittivo, a meno che esso trovi nell'atto annullato la sua unica giustificazione e la sua causa esclusiva. (nella specie, l'ordinanza dichiarativa di nullità del sequestro di sostanze stupefacenti, da parte del giudice del dibattimento e di nullità di tutti gli Atti successivi, con la trasmissione del processo al G.i. E il rigetto delle istanze di scarcerazione, era stata sottoposta a ricorso per Cassazione, deducendosi - da parte degli imputati - che essendo state ritenute assorbite - dal tribunale - tutte le relative eccezioni di nullità proposte in quella Sede dalla difesa - non vi sarebbe più alcun titolo di detenzione). (V mass n 137690, in tema di atto di polizia giudiziaria; (V mass n 132420, più in generale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)