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Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 06/06/1975 Ud. (dep. 23/02/1976) Rv. 132420 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - RAPPORTO DI DERIVAZIONE TRA ATTO NULLO E ATTO SUCCESSIVO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132420-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - RAPPORTO DI DERIVAZIONE TRA ATTO NULLO E ATTO SUCCESSIVO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

La nullita assoluta di un atto processuale, ai fini della sua estensione agli Atti successivi, presuppone un rapporto di derivazione tra l'atto che ha colpito e quello successivo, nel senso che quest'ultimo trovi nel primo, in modo esclusivo e comunque determinante, la sua origine. (fattispecie in cui e stato escluso il dedotto rapporto tra gli Atti dichiarati nulli - verbale di sequestro e deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria - e gli Atti successivi contenenti altri elementi di prova a carico dell'imputato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)