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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018 (Rv. 646958 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Eccessiva onerosità sopravvenuta a carico di un contraente - "Reductio ad aequitatem" del contratto - Soggetto legittimato - Convenuto nel giudizio di risoluzione - Esclusività - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646958-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE

Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)