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Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 26/03/1983 (Rv. 427008 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IMPUGNAZIONI PER REVOCAZIONE E OPPOSIZIONE DI TERZO - AZIONE DEL CREDITORE CHE INTENDA FAR VENIR MENO L'EFFICACIA DI UN DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO DA UN TERZO CONTRO IL PROPRIO DEBITORE - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427008-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IMPUGNAZIONI PER REVOCAZIONE E OPPOSIZIONE DI TERZO - AZIONE DEL CREDITORE CHE INTENDA FAR VENIR MENO L'EFFICACIA DI UN DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO DA UN TERZO CONTRO IL PROPRIO DEBITORE - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO - NECESSITÀ.*

Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 cod. proc. civ., che subordinano, tra l'altro, la ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)