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Sez. 2, Sentenza n. 11259 del 20/05/2011 (Rv. 617798 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IMPUGNAZIONI PER REVOCAZIONE E OPPOSIZIONE DI TERZO | Decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore - Azione di simulazione del negozio proposta dal creditore - Inammissibilità - Opposizione di terzo revocatoria contro il decreto ingiuntivo - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617798-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IMPUGNAZIONI PER REVOCAZIONE E OPPOSIZIONE DI TERZO

Il creditore, che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404, secondo comma, 405, 325 e 326 cod. proc. civ., i quali subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria all'osservanza di termini perentori, decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova, la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio, in quanto la sua omissione ne sarebbe causa di nullità, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)